La pubblicità di un prodotto cosmetico ha regole precise
Il Regolamento Europeo 1223/2009, in vigore dall’11 luglio 2013, ha sancito una serie di norme rigorose sulla produzione, il confezionamento, la distribuzione e la vendita dei prodotti cosmetici in tutti i Paesi dell’UE per garantire la sicurezza dei consumatori. Un approfondimento.
Il Regolamento Europeo 1223/2009, in vigore dall’11 luglio 2013, ha sancito una serie di norme ben precise sulla produzione, il confezionamento, la distribuzione e la vendita dei prodotti cosmetici in tutti i Paesi dell’UE; misure particolarmente severe e rigorose, volte a garantire la sicurezza dei consumatori. Consumatori che, quando si tratta di prodotti che possono migliorare il proprio aspetto fisico, sono particolarmente influenzabili da claim e pubblicità sensazionalistiche. Ecco perché il Regolamento si concentra, tra le altre cose, sul tema della pubblicità.
L’Articolo 20, comma 1 del testo sancisce infatti che “in sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono”, ovvero, secondo la definizione di cosmetico che compare nel Regolamento stesso, funzioni diverse dal pulire, profumare, modificare l’aspetto, proteggere o mantenere in buono stato superfici esterne del corpo umano. In altre parole, il Regolamento mette in guardia i produttori di cosmetici dal suggerire, nelle loro comunicazioni pubblicitarie, effetti curativi o terapeutici che potrebbero far assimilare un cosmetico a un farmaco.
La legislazione europea è andata ancora oltre, varando una legge specifica sul tema: il Regolamento 655/2013. Questo testo indica sei criteri comuni che tutte le pubblicità di prodotti cosmetici devono rispettare: conformità alle norme; veridicità; supporto probatorio; onestà; correttezza; decisioni informate. Il Regolamento stabilisce, ad esempio, che non si possono attribuire a un prodotto caratteristiche uniche se altri prodotti della concorrenza possiedono le stesse caratteristiche; specifica anche che se l’effetto di un prodotto è legato a condizioni specifiche, come l’utilizzo in combinazione con altri prodotti, ciò deve essere sempre indicato chiaramente. Si pone particolare enfasi, infine, sul fatto che le dichiarazioni pubblicitarie debbano essere chiare, precise e comprensibili all’utilizzatore finale medio, consentendogli di compiere una scelta d’acquisto informata.
I testi dei Regolamenti sono consultabili, in italiano, sul sito della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: eur-lex.europa.eu.
A cura della redazione
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